Formazione professionale continua

Ogni Iscritto ha accesso all’area riservata del sito Sidaf per visualizzare la propria scheda personale, la propria situazione in merito all’assolvimento degli obblighi formativi e la propria situazione assicurativa in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Come previsto dall’art. 18, comma 1, del Regolamento “Il mancato adempimento dell’obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare”, pertanto entro tale data gli iscritti devono richiedere il riconoscimento delle attività formative organizzate da altri Enti.

Coloro che, ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento, sono esonerati dall’obbligo formativo devono fare l’apposita richiesta dalla propria area riservata del Sidaf.

La richiesta di esonero dall’obbligo formativo deve essere necessariamente formalizzata inviando alla segreteria il seguente modello

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NUOVO REGOLAMENTO in vigore dal 01 gennaio 2023

È stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, approvato con Delibera CONAF n. 162 del 27/4/2022 consultabile a questo link https://www.conaf.it/formazione-professionale-continua/normativa-formazione-professionale-continua/regolamento-delibere-e-circolari/
Tra le importanti novità segnaliamo:
– nel triennio dovranno essere conseguiti 9 CFP (di cui almeno 6 CFP devono essere scelti tra quelli a catalogo) e almeno 1 CFP ogni triennio deve essere metaprofessionale.
– può essere richiesto il riconoscimento di 3 CFP per attività fuori catalogo, nel triennio.
– i neoiscritti avranno l’obbligo di conseguire 0,5 CFP metaprofessionali, entro l’anno successivo a quello di iscrizione (non vale nei casi di re iscrizione).
– Sono state inoltre definite le seguenti sanzioni, le quali entreranno in vigore “a partire dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia”[15 settembre 2022, ndr]:
• fino a 0,5 CFP, avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell’iscritto;
• fino a 1 CFP, censura da registrare nella scheda giuridica dell’iscritto;
• fino a 4,5 CFP, sospensione dall’esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale;
• fino a 6 CFP, sospensione dall’esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale;
• oltre i 6 CFP, sospensione dall’esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell’uso della firma digitale.
• nei casi di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l’inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione.


Regolamento CONAF N.3/2013 in vigore sino al 14.09.2022 con esecutività sino al 31.12.2022